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RACCOMANDAZIONI DI COMPORTAMENTO
(approvate dall’Assemblea della Camera Civile di Parma del 16 ottobre 2002)
Premessa:
L’articolato che
segue costituisce una prima “traccia” di quello che dovrebbe divenire un “Codice
di comportamento”, aperto ad ulteriori integrazioni e modifiche.
Scopo delle presenti “Raccomandazioni di comportamento” è quello di agevolare il
nostro “agire quotidiano” nelle aule di giustizia e, più in generale, nei
rapporti interpersonali tra colleghi e, quindi, lo svolgimento della nostra
professione.
Non ha e non può avere come fine quello di facilitare eventuali negligenze o
comportamenti dilatori delle controparti perché, come ricorda anche il nostro
“Codice deontologico”, il rapporto di colleganza non può in alcun modo essere
anteposto all’osservanza “del dovere di difesa” del cliente (art. 23).
Non può altresì, per sua natura, avere valore cogente e vincolante (non essendo
possibile prevedere “sanzioni”), ma dovrebbe ispirare le linee di comportamento
degli iscritti alla Camera Civile.
* * *
1)Costituendosi in giudizio nell’interesse del convenuto (o eventualmente di
terzi chiamati o intervenuti volontariamente) il difensore ne dà pronta
comunicazione al legale dell’attore e alle eventuali altre controparti.
2)Nei casi in cui sia stato concesso termine per il deposito di documenti, il
difensore che effettua tale adempimento ne dà comunicazione alle altre parti.
3)La parte che produce documenti in giudizio ne allega copia per controparte
(salvo particolare difficoltà di riproduzione del documento o per l’ingente
numero dei documenti stessi).
4)Nel caso in cui un difensore predisponga anticipatamente una verbalizzazione
scritta, ne consegna in udienza copia alla controparte.
5)Se il difensore di controparte è assente in udienza, ove non si ritenga di
doverlo contattare telefonicamente prima dello svolgimento dell’udienza stessa,
lo si contatta successivamente, mettendolo al corrente delle deduzioni
effettuate e dell’ esito dell’udienza.
6)Avvertire (se possibile in via preventiva) dell’intenzione di registrare la
sentenza o il provvedimento giudiziale (anche per evitare l’eventuale duplice
versamento della tassa di registro e la necessità di richiederne poi il
rimborso).
7)La parte che ha ottenuto un provvedimento giudiziale favorevole, munito di
provvisoria esecutività (salvo in ogni caso, ove ritenuto opportuno, il diritto
di notificare il provvedimento, per il decorso di eventuali termini per il
gravame), prima di procedere alla notifica del precetto, invia al legale di
controparte richiesta di pagamento, con assegnazione di un termine per il saldo.
8)Ove ci si faccia sostituire in udienza (da collega che non è sostituto
abituale) avvertire anticipatamente la controparte.
9)Fissata prova per testi o per interpello, avvertire anticipatamente nel caso
si sia a conoscenza della mancata presenza a detta udienza del proprio cliente o
dei propri testi e l’udienza debba quindi venire rinviata, non essendovi altri
adempimenti istruttori da espletare.
10)Nell’ipotesi in cui si rinunci al mandato difensivo conferito dal proprio
cliente, ovvero lo stesso sia stato revocato, darne, ove possibile,
comunicazione preventiva al difensore della controparte.
11)Sempre nell’ipotesi in cui si sia rinunciato al mandato difensivo o lo stesso
sia stato revocato, mettersi a disposizione del difensore subentrante per tutti
i chiarimenti e aggiornamenti ritenuti da questi opportuni e provvedere alla
tempestiva consegna di tutti gli atti e documenti.
12)Nelle udienze di trattazione (a maggior ragione ove si sia sostituiti da un
collega non conosciuto dalla controparte) non prelevare il fascicolo
trattenendolo presso di sé e rendendo così difficoltoso il suo ritrovamento.
13)Iniziate con il legale di controparte trattative per una eventuale
transazione della controversia, comunicare al legale di controparte la decisione
di non dar più ulteriore corso a tali trattative, prima di procedere
giudizialmente.
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Naturalmente, in linea con quanto esposto nelle premesse, le suindicate norme di
comportamento non sono applicabili nel caso in cui, nella fattispecie specifica
e concreta, l’attuazione delle stesse dovesse procurare pregiudizio al proprio
assistito.
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